Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Descrizione
Per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente è possibile negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Come fare
Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.
Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare le date in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.
Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.
La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.
Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.
Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento dell'albo o registro tenuto dall'Amministrazione
Tempi e scadenze
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Costi
Diritti di segreteria o istruttoria € 16,00
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2025, 12:19