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Adesione alla rottamazione quinquies

Adesione alla rottamazione quinquies

Data :

30 giugno 2026

Categorie:
Tributi
Argomenti:
Imposte
Adesione alla rottamazione quinquies
Municipium

Descrizione

L’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l’estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ai carichi degli enti territoriali, introducendo la c.d. “rottamazione quinquies”.
La rottamazione quinquies riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione – attualmente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (nel seguito “AdER”) – dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Rientrano quindi nell’ambito applicativo della rottamazione quinquies:

- l’imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e gli altri tributi comunali, anche attualmente soppressi, con esclusione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF);
- il canone unico patrimoniale;
- le sanzioni per violazioni al codice della strada;
- le rette scolastiche e dei servizi educativi;
- i canoni di locazione e concessione;
- gli altri crediti patrimoniali dell’Ente derivanti da rapporti concessori, utilizzo di beni comunali o servizi resi;

Rientrano altresì nell’ambito di applicazione della rottamazione quinquies anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e al suo successivo eventuale accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, rimanendo pertanto non dovuti gli importi originariamente previsti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la rottamazione quinquies opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oltre all’aggio spettante all’agente della riscossione.

Per maggiori dettagli cliccare sul link della delibera:

 

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Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026, 14:00

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