Comunicazione di Cessione di Fabbricato e di Ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Ultima modifica 23 marzo 2022

Si comunica all’utenza che le Comunicazioni all’Autorità di Pubblica Sicurezza, (nel comune di Muggiò in assenza di questura al Sindaco) nello specifico:

1. Cessione fabbricato ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 59 del 21.03.1978, convertito in Legge n.59 del 18.05.1978 e successive modificazioni (Modello A);

2. Dichiarazioni di Ospitalità ex art. 7 del D. Lgs 286/98 (Modello B),

potranno essere inviate

tramite @PEC all’indirizzo:    comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Tramite la posta Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo COMUNE DI MUGGIO’ - P.zza Matteotti 1 – 20835 Muggiò (MB)

Permane, quindi l’obbligo di comunicazione per:

  • affitti o compravendite o comodati d’uso non registrati a cessionari italiani o comunitari (Modello A);
  • tutte le comunicazioni in favore di cittadini extracomunitari (Modello B).

La comunicazione de quo dovrà essere inviata compilando gli appositi moduli (Modello A e B) riportandovi:

  • le generalità esatte di entrambe le parti;
  • gli estremi di un documento di identificazione di entrambe le parti;
  • l’esatta ubicazione dell’immobile.

Inoltre andranno allegati:

  • copia del documento di identità di entrambe le parti;
  • copia del contratto di affitto/compravendita a nome del cessionario, se trattasi di locazione o vendita, o a nome del cedente, se trattasi di dichiarazione di ospitalità;
  • contratto di lavoro per collaboratrice domestica o badante, in caso di ospitalità di cittadino extracomunitario per tali tipologie di figure.

Nel caso di invio via @PEC i documenti richiesti andranno scannerizzati ed inviati in un unico file formato .pdf (altri formati grafici non potranno essere accettati).

N.B. Si ricorda che l’invio tramite PEC o raccomandata va fatto nei termini di legge, quindi entro e non oltre 48 ore dalla stipula del contratto di affitto/compravendita per non incorrere nelle sanzioni previste.
 

OBBLIGHI DELL’OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO

Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alla generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto e del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

 

 

Modello A
15-12-2021
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Modello B
23-03-2022
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