Albo dei Giudici Popolari

Ultima modifica 3 aprile 2019

IL SINDACO

Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall’art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405 e dall’art. 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

                                                                                     INVITA

tutti coloro che non sono iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che si trovano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e non versino in nessuna delle incompatibilità previste dall’art. 12 della stessa Legge, a chiedere entro il 31 luglio 2019 di essere iscritti nei rispettivi elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise o di Corte d’Assise di Appello.

La domanda, indirizzate al Sindaco, potrà essere compilata su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Anagrafe o scaricabile dal sito internet www.comune.muggio.mb.it nella sezione “Elettorale” e dovranno pervenire allo stesso Ufficio corredate da copia del titolo di studio entro il termine sopra indicato.

Essendo l’ufficio di Giudice Popolare obbligatorio per legge, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Muggiò, 1° Aprile 2019                                             IL SINDACO

    Maria Arcangela FIORITO

 

 

 

 

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

Domanda iscrizione
15-12-2021
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