Comunicazione di Cessione di Fabbricato e di Ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2022, 17:30

Si comunica all’utenza che le Comunicazioni all’Autorità di Pubblica Sicurezza, (nel comune di Muggiò in assenza di questura al Sindaco) nello specifico:

1. Cessione fabbricato ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 59 del 21.03.1978, convertito in Legge n.59 del 18.05.1978 e successive modificazioni (Modello A);

2. Dichiarazioni di Ospitalità ex art. 7 del D. Lgs 286/98 (Modello B),

potranno essere inviate

tramite @PEC all’indirizzo:    comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Tramite la posta Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo COMUNE DI MUGGIO’ - P.zza Matteotti 1 – 20835 Muggiò (MB)

Permane, quindi l’obbligo di comunicazione per:

  • affitti o compravendite o comodati d’uso non registrati a cessionari italiani o comunitari (Modello A);
  • tutte le comunicazioni in favore di cittadini extracomunitari (Modello B).

La comunicazione de quo dovrà essere inviata compilando gli appositi moduli (Modello A e B) riportandovi:

  • le generalità esatte di entrambe le parti;
  • gli estremi di un documento di identificazione di entrambe le parti;
  • l’esatta ubicazione dell’immobile.

Inoltre andranno allegati:

  • copia del documento di identità di entrambe le parti;
  • copia del contratto di affitto/compravendita a nome del cessionario, se trattasi di locazione o vendita, o a nome del cedente, se trattasi di dichiarazione di ospitalità;
  • contratto di lavoro per collaboratrice domestica o badante, in caso di ospitalità di cittadino extracomunitario per tali tipologie di figure.

Nel caso di invio via @PEC i documenti richiesti andranno scannerizzati ed inviati in un unico file formato .pdf (altri formati grafici non potranno essere accettati).

N.B. Si ricorda che l’invio tramite PEC o raccomandata va fatto nei termini di legge, quindi entro e non oltre 48 ore dalla stipula del contratto di affitto/compravendita per non incorrere nelle sanzioni previste.
 

OBBLIGHI DELL’OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO

Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alla generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto e del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

 

 

Modello A
15-12-2021

Allegato formato pdf

Modello B
23-03-2022

Allegato formato pdf


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